Sez. 1, Sentenza n. 7754 del 21/10/1987 (Rv. 455598 - 01)
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - IN GENERE - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - INVALIDITÀ - POTERE DELL'ORGANO COLLEGIALE DI RIMUOVERE CON SUCCESSIVA DECISIONE LA DELIBERA INVALIDA - SUSSISTENZA.*
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - IN GENERE - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - INVALIDITÀ - POTERE DELL'ORGANO COLLEGIALE DI RIMUOVERE CON SUCCESSIVA DECISIONE LA DELIBERA INVALIDA - SUSSISTENZA.*
Qualora la deliberazione dell'assemblea, od altro organo collegiale di un'associazione non riconosciuta, sia invalida, come nel caso in cui sia stata adottata con il concorso di un soggetto estraneo (nella specie, delegato di un componente, sfornito del potere di rappresentanza), al medesimo organo deve essere riconosciuto il potere di rimuovere con successiva decisione detta invalida deliberazione, tenendo conto che l'art. 2377 cod. civ., nel prevedere tale possibilità per le società, è espressione di una regola generale applicabile anche alle associazioni, e l'Esercizio di detto potere, ricollegandosi ad un vizio originario del precedente atto, non trova ostacolo in eventuali diritti acquisiti dagli associati o dai terzi in Sede di esecuzione dell'atto stesso (come si verifica invece nella diversa ipotesi della modifica o revoca in senso stretto di una pregressa deliberazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 24, Cod. Civ. art. 2377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)