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Sez. 3, Sentenza n. 866 del 28/03/1974 (Rv. 368758 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - ECCEZIONE DI TRANSAZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIANTE FONDATA SULLA QUIETANZA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A TITOLO DI RISARCIMENTO TRANSATTIVO - DATA DELLA QUIETANZA - CERTEZZA E COMPUTABILITA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - NORMA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368758-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - ECCEZIONE DI TRANSAZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIANTE FONDATA SULLA QUIETANZA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A TITOLO DI RISARCIMENTO TRANSATTIVO - DATA DELLA QUIETANZA - CERTEZZA E COMPUTABILITA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - NORMA APPLICABILE.*

Ove l'autore del danno non si limiti ad opporre all'assicuratore, che agisce in surrogazione a norma dell'art 1916 cod civ, la transazione stipulata in ordine al danno col danneggiato, ma invochi la quietanza del pagamento effettuato, a titolo di risarcimento del danno, nella misura determinata transattivamente, la questione della certezza e della computabilita della data della quietanza nei confronti dell'assicuratore deve risolversi in base al disposto dell'art 2704, terzo comma, cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)