Sez. 1, Sentenza n. 4026 del 24/10/1991 Ud. (dep. 03/04/1992) Rv. 189825 - 01
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose | Realizzazione di evento dannoso - Necessità - Esclusione - Semplice insorgenza del pericolo - Sufficienza.
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose
Il reato previsto dall'art. 440 cod. pen. è di mero pericolo, e pertanto alla sua integrazione è estranea la realizzazione concreta di eventi dannosi, bastando l'insorgere del pericolo per la salute pubblica a seguito dell'adulterazione o della corruzione dell'acqua o di altre sostanze destinate alla alimentazione. (Fattispecie in tema di inquinamento di falda acquifera).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)