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Sez. L, Sentenza n. 2912 del 25/03/1987 (Rv. 452030 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INTIMATO DA PERSONA NON MUNITA DI RAPPRESENTANZA DEL DATORE DI LAVORO O DA ORGANO DI SOCIETÀ CON ECCESSO DI POTERE - VALIDITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO INTIMATO DAL DIRETTORE DEL PERSONALE DI UN CONSORZIO INVECE CHE DAL COMITATO ESECUTIVO MA SUCCESSIVAMENTE RATIFICATO DA DETTO COMITATO.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452030-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INTIMATO DA PERSONA NON MUNITA DI RAPPRESENTANZA DEL DATORE DI LAVORO O DA ORGANO DI SOCIETÀ CON ECCESSO DI POTERE - VALIDITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO INTIMATO DAL DIRETTORE DEL PERSONALE DI UN CONSORZIO INVECE CHE DAL COMITATO ESECUTIVO MA SUCCESSIVAMENTE RATIFICATO DA DETTO COMITATO.*

L'istituto della ratifica (art. 1399 cod. civ.) è applicabile anche agli Atti unilaterali, come il licenziamento, che, pertanto, è da ritenere validamente intimato anche da persona che non rappresenti il datore di lavoro ovvero, nel caso in cui questo sia una persona giuridica, da organo della medesima che abbia agito con eccesso di potere, allorché risulti che il datore di lavoro abbia, in Forma espressa o per Atti concludenti, successivamente dimostrato di approvare e far proprio il licenziamento stesso. (nella specie la C.S. ha affermato l'enunciato principio in relazione al licenziamento intimato dal direttore del personale di un consorzio agrario - invece che dal comitato esecutivo, su proposta del detto direttore, come prescritto dall'art. 32 dello statuto dei consorzi - ma che - come ritenuto dal giudice del merito - anteriormente al giudizio era stato ratificato con delibera di quel comitato). (Conf 501/84, mass n 432734).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)