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Sez. L, Sentenza n. 501 del 20/01/1984 (Rv. 432734 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INTIMATO DA PERSONA NON RAPPRESENTANTE LA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO - RATIFICA DI QUEST'ULTIMA - VALIDITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432734-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INTIMATO DA PERSONA NON RAPPRESENTANTE LA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO - RATIFICA DI QUEST'ULTIMA - VALIDITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'istituto della ratifica (art. 1399 cod. civ.) è applicabile anche agli Atti unilaterali, come il licenziamento, che, pertanto, è validamente intimato da persona che non rappresenta la società datrice di lavoro, ove da questa ratificato, per fatti concludenti, all'atto della Costituzione nel giudizio promosso per impugnare il licenziamento stesso. L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza o meno della ratifica, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici. (Conf 61/81, mass n 410449, sulla seconda parte; (Conf 6454/79, mass n 403192, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)