Sez. 5, Sentenza n. 191 del 19/10/2000 Ud. (dep. 10/01/2001) Rv. 218076 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Modalità alternative di realizzazione dell'illecito - Reato di pura condotta - Reato a condotta mista.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Il delitto di false comunicazioni sociali, in rapporto alle due modalità alternative di realizzazione dell'illecito, si risolve in un reato di pura condotta, nella ipotesi di esposizione di fatti non corrispondenti al vero, relativi alla costituzione ed alle condizioni economiche della società, ed in un reato a condotta mista, nel caso di occultamento di fatti concernenti le medesime condizioni; tale condotta infatti è attiva, per quel che attiene alla comunicazione sociale, ed omissiva, per quanto attiene alle carenze del contenuto della comunicazione stessa, con riferimento al veritiero quadro informativo che era legittimo pretendere dal suo autore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)