Sez. U, Sentenza n. 6737 del 10/05/2002 (Rv. 554301 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - SENTENZE NON PIÙ APPELLABILI | Giudizio di revocazione - Revocazione delle sentenze con termine di appello scaduto - Implicito accertamento dell'inoppugnabilità della sentenza oggetto di istanza revocatoria - Efficacia di giudicato in senso sostanziale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Potere - dovere del giudice di appello, successivamente adito, di scrutinare autonomamente la tempestività del gravame "ex" art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. contro la stessa sentenza - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - SENTENZE NON PIÙ APPELLABILI
L'accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, ai fini della verifica di sussistenza della condizione di ammissibilità dell'istanza di revocazione straordinaria "ex" art. 396, primo comma, cod. proc. civ., riguarda questione di natura processuale e, pertanto, non può formare oggetto di cosa giudicata in senso sostanziale, essendo destinato ad operare soltanto con effetti limitati al processo in cui è intervenuto; ne deriva che il giudice dell'appello, successivamente adito, ben può procedere allo scrutinio di ammissibilità del gravame e ad autonomo accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., consentono tale impugnazione pur dopo la scadenza del termine annuale previsto dal primo comma della medesima norma, dovendosi escludere qualsiasi preclusione derivante dalla sentenza resa dal giudice della revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)