Sez. 2, Sentenza n. 257 del 26/01/1973 (Rv. 362105 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE - SENTENZA DEFINITIVA DELLA SOLA QUESTIONE DI RITO - CONFIGURABILITA - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - PRECLUSIONE DELLA RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - INSUSSISTENZA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE - SENTENZA DEFINITIVA DELLA SOLA QUESTIONE DI RITO - CONFIGURABILITA - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - PRECLUSIONE DELLA RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - INSUSSISTENZA.*
Nella ipotesi in cui una sentenza passata in giudicato abbia definito il giudizio su di un presupposto processuale (nella specie, era stata dichiarata la improcedibilita della domanda per il mancato esperimento del ricorso gerarchico in una causa proposta da un agente di ferrovie in concessione per il riconoscimento del trattamento economico corrispondente allo stato giuridico raggiunto) e non sia entrata nel merito della causa, la statuizione sulla questione di rito ha effetto limitatamente al rapporto processuale nel quale e emanata e non e idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non precludendo cosi la riproposizione della domanda in altro giudizio. (V 2053/70, mass n 348148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)