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Sez. 3, Sentenza n. 4460 del 25/02/1981 Ud. (dep. 13/05/1981) Rv. 148826 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ATTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NON E NECESSARIA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148826-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ATTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NON E NECESSARIA - FATTISPECIE.*

L'istituto della comunicazione giudiziaria trova applicazione solo nell'istruzione formale, in quella sommaria e nell'istruzione preliminare del pubblico ministero e del pretore, mentre non e prevista per gli Atti compiuti dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa. (nella specie non e stata ritenuta necessaria la comunicazione giudiziaria in merito ai prelievi e analisi di campioni di prodotti petroliferi sequestrati eseguiti dalle guardie di finanza, rientrando tali operazioni nei compiti istituzionali della stessa, ed avendo natura tecnico-amministrativa e non istruttoria giudiziaria). (Conf mass n 144424).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)