Sez. 1, Sentenza n. 2509 del 04/12/1979 Ud. (dep. 20/02/1980) Rv. 144424 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'istituto della comunicazione giudiziaria trova applicazione solo nella istruzione formale, in quella sommaria e nell'istruzione preliminare del pubblico ministero e del pretore, mentre non e prevista per gli Atti compiuti dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa. (nella specie si trattava della perquisizione di una cella e del sequestro di un coltello ivi rinvenuto, Atti compiuti per iniziativa degli agenti di custodia: la Cassazione ha osservato che si tratta di Atti che anticipano il procedimento ma non sono fase di esso e che, pertanto, la comunicazione giudiziaria non e dovuta). (Conf mass n 136815).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)