Sez. 1, Sentenza n. 2938 del 20/10/1976 Ud. (dep. 18/02/1977) Rv. 135365 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZA.*
Il vizio del travisamento del fatto, per essere deducibile in Cassazione, deve consistere in una deviazione assoluta, percepibile ictu oculi, tra le emergenze del processo e la ricostruzione del fatto operata dal giudice, nel senso che il fatto, preso in considerazione e ritenuto, non deve trovare un corrispondente riferimento negli Atti del processo e deve apparire come una ricostruzione diversa da quella effettiva, oppure carente di elementi decisivi per la definizione giuridica del fatto stesso. Quando invece il preteso travisamento viene fondato sulla valutazione che il giudice di merito abbia fatto delle prove, esso si risolve in un difetto di motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)