Sez. 1 - , Sentenza n. 2960 del 03/02/2017 (Rv. 643860 - 02)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Separazione personale - Assegno di mantenimento - Decorrenza - Dalla data della domanda - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 710
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)