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Sez. 2 - , Sentenza n. 21327 del 29/08/2018 (Rv. 650032 - 02)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Denuncia - Termine decadenziale ex art. 1669 c.c. - Estensione ad esso dell'effetto interruttivo previsto dall'art. 1310, primo comma, c.c. in materia di prescrizione, con riguardo alla ipotesi di condebitori in solido - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650032-02

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell'estensione agli altri condebitori - previsto dall'art. 1310, comma 1, c.c. - dell'effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)