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Sez. 1, Sentenza n. 4079 del 06/07/1995 Cc. (dep. 21/09/1995) Rv. 202433 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Provvedimento ministeriale di applicazione del regime di detenzione differenziata - Ricorribilità immediata per cassazione - Esclusione - Reclamabilità al Tribunale di sorveglianza - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202433-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Contro il provvedimento di applicazione del regime di detenzione differenziata di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non è immediatamente proponibile ricorso per cassazione, ma reclamo al Tribunale di sorveglianza e, solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio, può essere proposto ricorso per cassazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione direttamente proposto va qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 354 del 1975 e gli atti vanno trasmessi, in applicazione estensiva dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., al competente Tribunale di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)