Sez. 1, Sentenza n. 2853 del 06/10/1972 (Rv. 360568 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI LIBERALITA NELLE VENDITE FRA PARENTI - VENDITA NON SOGGETTA ALLA PRESUNZIONE - IMPUGNAZIONE PER SIMULAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SPROPORZIONE TRA PREZZO E VALORE DEI BENI VENDUTI - CONFIGURABILITA DI NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE - TASSABILITA COME DONAZIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI LIBERALITA NELLE VENDITE FRA PARENTI - VENDITA NON SOGGETTA ALLA PRESUNZIONE - IMPUGNAZIONE PER SIMULAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SPROPORZIONE TRA PREZZO E VALORE DEI BENI VENDUTI - CONFIGURABILITA DI NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE - TASSABILITA COME DONAZIONE - CONDIZIONI.*
L' amministrazione finanziaria, creditrice del tributo di registro, ha facolta d'impugnare di simulazione l'atto di vendita presentato per la registrazione e per il quale non operi la presunzione stabilita nell'art 5 del dllt 8 marzo 1945, n 90, al fine di far dichiarare che esso e in toto un atto di liberalita o che e solo per il maggior valore dei beni trasferiti rispetto al prezzo che risulta pagato. Fuori dell'ipotesi della simulazione, l' amministrazione predetta puo, sulla base dell'effettiva obiettiva sproporzione tra prezzo e valore venale in comune commercio dei beni trasferiti, prospettare l'esistenza del cosiddetto negotium mixtum cum donatione, cioe di un negozio indiretto, tassabile in relazione al suo effettivo contenuto ed alla intrinseca natura, quali risultano dall'atto. Anche rispetto a tale negozio, per quanto concerne il di piu di valore che si e voluto donare, l'atto e tassabile come liberalita in considerazione dei suoi effetti, sempre che sia raggiunta quella prova, anche presuntiva (sproporzione enorme tra prezzo pagato e valore dei beni, rapporto di parentela, eta delle parti, esistenza di concrete esigenze di realizzo ecc) circa la reale finalita del negozio intercorso fra le parti. (V 1276'69, mass n 339933).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 42, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 769, Legge 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)