Sez. L, Sentenza n. 147 del 05/01/1995 (Rv. 489558 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Imprese artigiane - Iscrizione nell'albo "ex" art. 5 legge n. 443 del 1985 delle imprese già iscritte "ex" legge n. 860 del 1956 - Salvaguardia delle posizioni acquisite nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime - Sussistenza - Portata - Inquadramento previdenziale per l'adempimento degli obblighi contributivi successivi alla legge n. 443 citata - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI
Ai sensi dell'art. 13 della legge 8 agosto 1985, n. 443 - il quale prevede che le imprese artigiane già iscritte nell'apposito albo di cui all'abrogata legge n. 860 del 1956, siano iscritte anche nell'albo istituito dall'art. 5 della nuova legge, ancorché prive dei requisiti dimensionali - presupposti da quest'ultima per l'iscrizione stessa - ha la funzione di salvaguardare, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, le posizioni acquisite, di guisa che, nei confronti delle imprese suddette, tale fase transitoria non ha comportato alcuna soluzione di continuità nell'iscrizione, utilmente invocabile, pertanto, dalle imprese stesse, anche ai fini dell'inquadramento previdenziale per l'adempimento degli obblighi contributivi successivi all'entrata in vigore della citata legge n. 443 del 1985.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)