Sez. L, Sentenza n. 7816 del 24/08/1996 (Rv. 499355 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Iscrizione all'albo "ex" legge n. 860 del 1956 e conseguentemente a quello "ex" legge n. 443 del 1985, in base a disposizione transitoria - Efficacia retroattiva degli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo - Esclusione - Efficacia (indiziaria o costitutiva) dell'iscrizione all'albo ai fini del diritto alle agevolazioni contributive - Limiti - Regime contributivo applicabile nella vigenza della legge n. 860 - Contestazione in giudizio dei requisiti dimensionali - Ammissibilità.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
Riguardo ad impresa iscritta all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 13 della legge n. 443, e cioè in base alla sua precedente iscrizione nell'analogo albo di cui alla legge 26 luglio 1956 n. 860, l'I.N.P.S. può far valere, ai fini della determinazione del regime contributivo applicabile nel periodo anteriore all'entrata in vigore della nuova legge, l'insussistenza in fatto dei requisiti dimensionali secondo i criteri della legge n. 860 del 1956. Infatti la disposizione transitoria dell'art. 13, terzo comma, della legge n. 443 del 1985, volto a dare rilevanza all'iscrizione secondo la normativa abrogata, non attribuisce efficacia retroattiva all'effetto costitutivo dell'iscrizione previsto dall'art. 5, e inoltre assume rilevanza il più generale principio secondo cui sia l'effetto costitutivo dell'iscrizione ai sensi della legge vigente, sia l'effetto indiziario dell'iscrizione secondo la precedente normativa, pur rilevando ai fini dell'accertamento della natura artigianale dell'impresa, non costituiscono condizione sufficiente per il diritto alle agevolazioni contributive, alla luce dell'implicito presupposto di legge che l'impresa mantenga le caratteristiche, in particolare sotto il profilo dimensionale, che aveva al momento dell'iscrizione.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)