Sez. 6, Sentenza n. 749 del 24/03/1970 Ud. (dep. 24/06/1970) Rv. 114696 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUBBIO SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL'INNOCENZA DELL'INCOLPATO - ESCLUSIONE DEL DOLO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUBBIO SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL'INNOCENZA DELL'INCOLPATO - ESCLUSIONE DEL DOLO.*
Affinche possa sussistere l'elemento soggettivo del delitto di calunnia e indispensabile che al momento della denuncia l'agente sia sicuramente ed inequivocabilmente consapevole dell'innocenza dell'incolpato. Allorche permanga il dubbio sull'estremo di tale certezza nell'agente, la situazione di incertezza non puo riflettersi sul dolo facendolo considerare soltanto insufficiente per la sussistenza della calunnia, con conseguente assoluzione con formula dubitativa, ma deve portare alla esclusione integrale di esso (poiche e inconcepibile una consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato in modo incompleto o manchevole) e, quindi, all'adozione della formula assolutoria perche il fatto non costituisce reato. (V 113822, anno 1970, 113532, 113310, 113108, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)