Sez. 2, Sentenza n. 4215 del 20/06/1983 (Rv. 429140 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONI - RIGETTO DELLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ADITO DICHIARATOSI INCOMPETENTE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - CARATTERE ESCLUSIVO - CONVERTIBILITÀ DELLO EVENTUALE REGOLAMENTO DI COMPETENZA IN RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONI - RIGETTO DELLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ADITO DICHIARATOSI INCOMPETENTE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - CARATTERE ESCLUSIVO - CONVERTIBILITÀ DELLO EVENTUALE REGOLAMENTO DI COMPETENZA IN RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il provvedimento, con cui il giudice adito, pur dichiarando la propria incompetenza in quanto giudice diverso da quello della causa in cui il professionista ha svolto le proprie prestazioni, rigetta l'istanza dell'avvocato ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione di spese, diritti ed onorari dovutigli dal proprio cliente, è dichiarato dalla legge espressamente non impugnabile e, quindi, data la sua natura decisoria, è impugnabile soltanto ai sensi dell'art. 111 cost., con ricorso per Cassazione, in cui si converte l'eventuale regolamento di Competenza, ove ne presenti i relativi requisiti. (V 1498/83, mass n 426329; (V 2178/79, mass n 398527).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)