Sez. 4, Sentenza n. 751 del 15/12/1983 Ud. (dep. 26/01/1984) Rv. 162367 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE.*
In caso di danni prodotti dalla circolazione di veicoli e di avvenuta riparazione di essi da parte dell'istituto assicuratore per conto dell'imputato, è configurabile l'attenuante del risarcimento del danno in quanto sussiste la volontarietà della offerta risarcitoria, necessaria per l'applicabilità di tale attenuante, essendo frutto di libera scelta il porre in essere o meno la garanzia assicurativa. (V mass n 900003).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)