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Sez. 5, Sentenza n. 3471 del 24/01/1980 Ud. (dep. 13/03/1980) Rv. 144639 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NUOVO MANDATO AL DIFENSORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144639-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NUOVO MANDATO AL DIFENSORE - NECESSITA.*

Il principio della immanenza della Costituzione della parte civile ex art 92 cod proc pen, secondo cui una volta intervenuta legittimamente nel giudizio essa ha diritto di partecipare a tutte le fasi successive del procedimento, non la esonera dal conferire al suo difensore di volta in volta il mandato ad litem per ogni grado di giudizio, ove con la nomina non abbia gia conferito espressamente tale mandato per i vari gradi del procedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)