Sez. 4, Sentenza n. 5247 del 30/01/1981 Ud. (dep. 29/05/1981) Rv. 149123 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO - PARTE CIVILE NON INTERVENUTA PERSONALMENTE - DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - RIMBORSO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - NON SPETTA.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO - PARTE CIVILE NON INTERVENUTA PERSONALMENTE - DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - RIMBORSO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - NON SPETTA.*
La parte civile puo intervenire nel giudizio di appello, comparendo personalmente ovvero a mezzo di difensore munito di procura speciale. Nell'ipotesi in cui tali condizioni non si verifichino, l'imputato non puo essere condannato a rimborsare le ulteriori spese di rappresentanza e difesa a favore della parte civile. Quest'ultima infatti, pur restando ferma la sua Costituzione in primo grado, deve considerarsi assente ad ogni effetto di legge nel giudizio di appello ed il suo difensore non puo averne la rappresentanza ne concludere, per difetto di legittimazione. (Conf mass n 144639; (Conf mass n 144638; (Conf mass n 135450; (Conf mass n 134838; (Conf mass n 127726; (Conf mass n 123431; (Conf mass n 111890).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)