Sez. 3, Sentenza n. 1041 del 10/04/1973 (Rv. 363477 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - VIZI COMPORTANTI L'ESTINZIONE DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - VIZI COMPORTANTI L'ESTINZIONE DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE.*
Non ogni vizio che puo invalidare l'atto di appello importa, percio solo, l'Estinzione del diritto di impugnazione; al contrario questo non puo considerarsi esaurito fino a quando non sia intervenuta una pronuncia che abbia deciso nel merito della impugnazione ovvero, in linea preliminare, abbia dichiarato l'inammissibilita o l'improcedibilita della stessa. E sino a quando il giudice dell'appello non provvede sull'impugnazione, sia questa regolare o irregolare, la sentenza di primo grado non passa in cosa giudicata. (la Corte ha, in particolare, distinto tra vizi che importano la giuridica inesistenza dell'atto di impugnazione e la intempestiva proposizione di questa - che importano l'immediato passaggio in giudicato della sentenza - ed altri vizi (quale, nella specie, la mancata indicazione della persona o dell'organo evocato in giudizio come rappresentante della persona giuridica convenuta), che pur rendendo irregolare l'impugnazione, devono essere rilevati dal giudice perche il passaggio in giudicato possa verificarsi).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)