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Sez. 1, Sentenza n. 147 del 16/01/1990 (Rv. 464817 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CESSAZIONE - RIASSUNZIONE - ECCEZIONE DI TARDIVITÀ - SENTENZA RESA NELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - PROVA.*
Stato
decisa il 1990-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464817-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CESSAZIONE - RIASSUNZIONE - ECCEZIONE DI TARDIVITÀ - SENTENZA RESA NELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - PROVA.*

Ove il processo sia stato sospeso, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione di altra controversia di natura pregiudiziale, e se ne eccepisca poi l'Estinzione, a norma degli artt. 297 e 307 cod. proc. civ., per effetto della mancata riattivazione nel termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza resa in esito a detta altra controversia, la prova di tale passaggio in giudicato non esige un attestato di cancelleria assolutamente negativo circa la proposizione di impugnazioni, essendo sufficiente, secondo la previsione dell'art. 124 disp. Att. Cod. proc. civ., che il cancelliere certifichi il difetto di impugnazione nei termini di legge, o che attesti l'avvenuto esperimento di essa in data tale da implicarne "ictu oculi" la tardività e, quindi, con la relativa inammissibilità, il passaggio in giudicato senza necessità di formale dichiarazione giudiziale. (V 1041/73, mass n 363477).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)