Sez. 3, Sentenza n. 617 del 27/01/1979 (Rv. 396763 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - GIUDICE COMPETENTE - IMPUGNAZIONE CON L'APPELLO E CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA DELLA SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA PER INCOMPETENZA DEL GIUDICE CHE L'HA EMESSA - DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN APPELLO - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI EX ART 96 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - GIUDICE COMPETENTE - IMPUGNAZIONE CON L'APPELLO E CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA DELLA SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA PER INCOMPETENZA DEL GIUDICE CHE L'HA EMESSA - DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN APPELLO - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI EX ART 96 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA.*
La condanna al risarcimento dei danni da responsabilita aggravata per l'esecuzione forzata di una sentenza deve essere pronunciata, ai sensi dell'art 96 cod proc civ, dallo stesso giudice che accerta l'inesistenza del diritto, per cui si e proceduto all'esecuzione. Pertanto, qualora la sentenza provvisoriamente esecutiva, dalla cui esecuzione si assume essere derivati danni, sia stata impugnata con l'appello e con il regolamento di Competenza ed, in accoglimento di quest'ultima impugnazione, sia stata cassata per incompetenza del giudice che l'ha emessa, il giudice di appello che - conseguentemente - dichiara cessata la materia del contendere, non puo pronunciare la condanna al risarcimento dei danni a norma dell'art 96 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)