Sez. 2, Sentenza n. 8913 del 11/04/2013 (Rv. 626099 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Responsabilità aggravata per imprudente trascrizione di domanda giudiziale - Condizioni - Decisione pregiudiziale sul merito della domanda trascritta - Necessità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
La condanna al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata per la trascrizione di una domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., presuppone l'accertamento dell'inesistenza del diritto oggetto di quest'ultima, nonché l'inosservanza da parte dell'attore della prudenza tipica dell'uomo di media diligenza. Ne consegue che il giudice, investito dell'istanza della parte danneggiata, non può pronunciare su di essa se non abbia preventivamente deciso le questioni di merito attinenti al grado di fondatezza della domanda trascritta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)