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Sez. 3, Sentenza n. 2166 del 23/05/1997 Cc. (dep. 24/06/1997) Rv. 208024 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO | Mancanza - Nullità - Conseguenza: nuova pronuncia.
Stato
decisa il 1997-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208024-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO

La mancanza o l'incompletezza totale o parziale del dispositivo determina la nullità della sentenza con conseguente necessità di una nuova pronuncia, limitatamente ai capi d'imputazione contestati e non decisi, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali, contemplato dall'art. 130 cod. proc. pen., è escluso nell'ipotesi in cui l'errore produca la nullità dell'atto, mentre la motivazione ha una funzione meramente strumentale. Infatti, soltanto nel dispositivo è estrinsecata la volontà del giudice. (Nella specie la Corte ha accolto il ricorso del P.M., che deduceva la nullità per l'omessa indicazione nel dispositivo delle situazioni relative al reato d'inosservanza del provvedimento di sgombero emanato dalla Capitaneria di Porto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)