Sez. 5, Sentenza n. 11497 del 22/09/1998 Ud. (dep. 04/11/1998) Rv. 211623 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO | mancanza o incompletezza - Conseguenza - Ragioni - Fattispecie: mancanza di statuizione sanzionatoria.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO
La mancanza o l'incompletezza totale o parziale del dispositivo determina la nullità della sentenza, con conseguente necessità di una nuova pronuncia, limitatamente ai capi d'imputazione contestati e non decisi, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali è escluso nell'ipotesi in cui l'errore produca la nullità dell'atto. La motivazione, invero, ha funzione strumentale, mentre nel dispositivo è estrinsecata la volontà del giudice. (Fattispecie in materia di omessa statuizione sanzionatoria nei confronti dell'imputato cui la Corte di merito aveva erroneamente ovviato con la correzione materiale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)