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Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 18/05/1972 (Rv. 358206 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - AUTOTRASPORTI EXTRAURBANI IN CONCESSIONE - CASSE DI SOCCORSO - ASSICURAZIONE MALATTIE - PRECLUSIONE- SPETTANZA ESCLUSIVA ALL'INAM - CONTRIBUTO DOVUTO.*
Stato
decisa il 1972-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358206-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - AUTOTRASPORTI EXTRAURBANI IN CONCESSIONE - CASSE DI SOCCORSO - ASSICURAZIONE MALATTIE - PRECLUSIONE- SPETTANZA ESCLUSIVA ALL'INAM - CONTRIBUTO DOVUTO.*

Le casse di soccorso delle imprese di autotrasporti extraurbani in concessione (create in forza della legge 22 settembre 1960, n 1054 che estese alle dette imprese le norme del RD 31 gennaio 1931, n 148), poiche sorta dopo la cessazione dell'ordinamento corporativo, non possono avere altri compiti oltre quelli statutari. Esse, pertanto, non possono assumere la funzione assicurativa contro il rischio delle malattie per i loro agenti e rispettivi familiari, questa funzione spettando in via esclusiva all'INAM, al quale va corrisposto il contributo del tre virgola ottanta per cento, previsto dal DPR 31 dicembre 1963, n 2194.*

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1961 num. 1443 art. 5 CORTE COST., Legge 31/12/1963 num. 2194 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)