Sez. 2, Sentenza n. 7298 del 16/02/1982 Ud. (dep. 27/07/1982) Rv. 154723 - 01
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - ISTANZA - DIFENSORE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: RITARDO POSTALE NELLA CONSEGNA DELLA COPIA DI SENTENZA IMPUGNATA.*
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - ISTANZA - DIFENSORE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: RITARDO POSTALE NELLA CONSEGNA DELLA COPIA DI SENTENZA IMPUGNATA.*
Legittimato a proporre l'istanza di restituzione in termini รจ solo la parte e non anche il difensore della stessa. Le circostanze di forza maggiore o di caso fortuito, le quali abbiano impedito alla parte l'osservanza del termine, non sono infatti riferibili, per la precisa dizione della legge e per il carattere eccezionale della norma, anche al difensore della parte. (nella specie trattavasi di ritardo postale della raccomandata che trasmetteva al difensore copia della sentenza impugnata, richiesta alla cancelleria dell'ufficio giudiziario; la suprema Corte ha ritenuto che tale ritardo non possa comunque essere incluso nella nozione di caso fortuito o forza maggiore in relazione alla presentazione dei motivi di gravame da parte del difensore stesso). (Conf mass n 141614; (Conf mass n 138937; (Conf mass n 136272; (Conf mass n 132377; (Conf mass n 130356; (Conf mass n 130355; (Conf mass n 129652; (Conf mass n 129134; (Conf mass n 129103; (Conf mass n 128925; (Conf mass n 128923; (Conf mass n 128652; (Conf mass n 128650; (Conf mass n 122547; (Conf mass n 102389; (Conf mass n 100841).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)