Sez. 3, Sentenza n. 1387 del 23/11/1967 Ud. (dep. 02/02/1968) Rv. 106625 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO - APPLICABILITA - ESTREMI -FATTISPECIE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO - APPLICABILITA - ESTREMI -FATTISPECIE.*
L'attenuante del ravvedimento operoso di cui alla seconda ipotesi dell'art.62 n.6 cod.pen. non e incompatibile col delitto di calunnia tuttavia perche possa essere applicata e necessario che l'Azione del colpevole diretta ad eliminare o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato sia spontanea ed efficace. Non puo dirsi spontanea la ritrattazione che avvenga solo dopo la contestazione dell'incolpato e la prova della falsita commessa. (V.105609, anno 1967, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)