Sez. 1, Sentenza n. 2365 del 12/12/1985 Ud. (dep. 22/03/1986) Rv. 172222 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ - FATTISPECIE: RITENUTA INAPPLICABILITÀ PER CONFESSIONE INTERVENUTA A REATO GIÀ ESAURITO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ - FATTISPECIE: RITENUTA INAPPLICABILITÀ PER CONFESSIONE INTERVENUTA A REATO GIÀ ESAURITO.*
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen., è necessario che il ravvedimento operoso sia, oltre che spontaneo, anche efficace, nel senso che debba aver conseguito il risultato della elisione o, quantomeno, della attenuazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato. (fattispecie relativa a ritenuta inapplicabilità dell'attenuante poiché, quando era intervenuta la confessione dell'imputato, il reato si era già esaurito con l'espletamento dell'attività di spaccio degli stupefacenti). (Conf mass n 106625).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)