Sez. 1, Sentenza n. 560 del 17/01/2001 (Rv. 543175 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - VERBALE | Redazione da parte di un notaio ex art. 2375 cod. civ. - Natura di atto pubblico fidefacente ex art. 2700 cod. civ. - Conseguenze - Prova dell'infedele redazione del verbale tramite esibizione di nastri magnetici di registrazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - VERBALE
Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali, se redatto (secondo l'espressa previsione dell'art. 2375 cod. civ.) da un notaio come atto tipico rientrante nelle sue attribuzioni d'ufficio, ha le caratteristiche dell'atto pubblico, giusta disposto dell'art. 2421, comma primo n. 3 cod. civ., ed è, pertanto, assistito dalla speciale efficacia probatoria di cui all'art. 2700 stesso codice, con conseguente inammissibilità della richiesta di provare l'infedele redazione del verbale stesso mercè l'esibizione e la produzione di nastri di registrazione magnetica (così eludendo la regola che impone, all'uopo, il procedimento di querela di falso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2375, Cod. Civ. art. 2421 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)