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Sez. 1, Sentenza n. 5542 del 20/06/1997 (Rv. 505342 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - VERBALE | Carattere cosiddetto "analitico" del verbale - Esclusione - Documentazione relativa alle deleghe di rappresentanza e concernente la verifica del diritto di intervento dei soci - Obbligo di conservazione della società - Sussistenza - Elenco dei soci ammessi e partecipanti - Fonte primaria della composizione dell'assemblea - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505342-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - VERBALE

Il verbale delle deliberazioni assembleari di una società non ha carattere "analitico", ossia non ha lo scopo e l'efficacia di mezzo di documentazione posto a tutela dei soci dissenzienti o assenti e, comunque, delle minoranze che abbiano votato a favore; tuttavia, la società è tenuta a conservare non solo la documentazione relativa alle deleghe di rappresentanza (art. 2372 cod. civ.), ma anche quella concernente la verifica del diritto di intervento dei soci, ossia l'accertamento di tutti i fattori di costituzione dell'assemblea (art. 2370 cod. civ.). Ne consegue che, pur se non allegato al verbale e, pertanto, non parte integrante di esso, l'elenco dei soci ammessi e partecipanti, idoneamente formato dagli organi della società e conservato ai suoi atti, costituisce fonte primaria di prova della composizione dell'assemblea e, indirettamente, delle assenze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2370, Cod. Civ. art. 2372, Cod. Civ. art. 2375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)