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Sez. 2, Sentenza n. 19754 del 27/09/2011 (Rv. 619326 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decisione di merito emessa dal giudice dopo essersi dichiarato incompetente per territorio - Impugnazione esperibile - Regolamento necessario di competenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619326-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La sentenza con cui il giudice di primo grado, dopo avere riconosciuto, nella motivazione, di essere privo del potere di pronunciarsi per incompetenza territoriale, abbia poi erroneamente, anziché spogliarsi della causa, deciso il merito della stessa, respingendo in dispositivo la domanda, è, nondimeno, impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., posto che - essendo la motivazione sul fondo della controversia resa "ad abundantiam" da un giudice che ha esaurito la propria "potestas iudicandi" con l'emissione di una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sé - anche la statuizione di rigetto, contenuta nel dispositivo, è meramente apparente e, come tale, non solo insuscettibile di passare in cosa giudicata, ma anche in concreto inidonea a incidere sulla individuazione del rimedio impugnatorio esperibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)