Sez. 2, Sentenza n. 7687 del 10/10/1989 Ud. (dep. 31/05/1990) Rv. 184501 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECISIONE DI PRIMO GRADO SULLA PROVVISIONALE NON IMPUGNATA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE D'APPELLO - ILLEGITTIMITÀ - ISTANZA IN DIBATTIMENTO DELLA PARTE CIVILE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECISIONE DI PRIMO GRADO SULLA PROVVISIONALE NON IMPUGNATA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE D'APPELLO - ILLEGITTIMITÀ - ISTANZA IN DIBATTIMENTO DELLA PARTE CIVILE - IRRILEVANZA.*
Qualora il giudice di primo grado abbia deciso, esplicitamente o implicitamente, sull'istanza della parte civile di concessione della provvisionale, il giudice di appello non può modificarne la relativa statuizione in difetto di specifica impugnazione della parte stessa. (nella specie, sulla richiesta di provvisionale, il giudice di prime cure non aveva ritenuto di poter liquidare i danni, limitandosi ad una condanna generica, e la parte civile, senza avere impugnato il diniego, sia pure implicito, della provvisionale, ne aveva rinnovato l'istanza, accolta dal secondo giudice, al dibattimento d'appello). (V mass n 170872).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 bis, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)