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Sez. 1, Sentenza n. 290 del 15/01/1979 (Rv. 396370 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA - SENTENZA DI PRIMO GRADO CONTENENTE LA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO ED IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI ASSEGNO - APPELLO LIMITATO A QUEST'ULTIMA STATUIZIONE - ACCOGLIMENTO - ASSEGNO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396370-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA - SENTENZA DI PRIMO GRADO CONTENENTE LA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO ED IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI ASSEGNO - APPELLO LIMITATO A QUEST'ULTIMA STATUIZIONE - ACCOGLIMENTO - ASSEGNO - DECORRENZA.*

L'assegno di divorzio, anche quando sia concesso in esclusiva funzione assistenziale, ha una disciplina giuridica diversa da quella che regge l'Obbligo alimentare ed ha, come data di decorrenza, quella del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso in cui la sentenza di primo grado, che ha pronunciato lo scioglimento, sia stata appellata con esclusivo riferimento alla statuizione di rigetto della domanda di assegno, e sul capo autonomo relativo allo scioglimento medesimo si sia, pertanto, formato giudicato parziale, la data di decorrenza dell'assegno di divorzio e quella del passaggio in giudicato dell'anzidetto capo della sentenza di primo grado, non gia quella del passaggio in giudicato della sentenza d'appello che, in riforma della sentenza appellata, ha accolto la domanda di assegno. (V 4252/77, mass n (V 772/77, mass n 384366).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)