Sez. 1, Sentenza n. 772 del 19/02/1977 (Rv. 384366 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA - DOMANDA DI ASSEGNO ALIMENTARE O DI MANTENIMENTO PER LA DURATA DEL PROCESSO - PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA - DOMANDA DI ASSEGNO ALIMENTARE O DI MANTENIMENTO PER LA DURATA DEL PROCESSO - PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI.*
L'assegno di divorzio, anche quando risponde soltanto a finalita assistenziali, non decorre dalla domanda giudiziale, bensi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronunzia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tuttavia, poiche, nel giudizio di divorzio, puo essere introdotta una domanda diretta alla Determinazione di un assegno strettamente alimentare o di mantenimento per la durata del processo (in tutti i casi in cui non sia stato determinato l'assegno provvisorio di cui all'art 4 della legge 1 dicembre 1970 n 898, ovvero la relativa domanda sia stata respinta), il giudice deve, senza incorrere nel vizio di extrapetizione, esaminare se sussista in concreto il diritto alla Determinazione del suddetto assegno di mantenimento, tutte le volte in cui la relativa richiesta risulti implicitamente contenuta nel thema decidendum prospettato dalle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)