Sez. 1, Sentenza n. 6015 del 10/07/1987 (Rv. 454387 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - SICILIA - UFFICIALE SANITARIO - INELEGGIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - SICILIA - UFFICIALE SANITARIO - INELEGGIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'ineleggibilità della carica di consigliere in comune della regione siciliana, secondo le previsioni dell'art. 5 del d.P. Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, deve essere esclusa nei confronti dello ufficiale sanitario, tenuto conto, quanto all'ipotesi prevista dal n. 2 di detta norma "per i funzionari governativi con vigilanza o controllo sul comune", che l'ufficiale sanitario, pur essendo funzionario governativo, esercita poteri di vigilanza sull'igiene e la sanità nell'ambito comunale, non direttamente sull'ente territoriale (a seguito della riforma introdotta dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833), e che, inoltre, quanto alle ulteriori ipotesi contemplate dai successivi nn. 3 e 7 della norma citata, l'ufficiale sanitario medesimo non è legato da un rapporto d'impiego o di dipendenza organica con il comune, né prende parte in servizi od esazioni nell'interesse del comune, tali non potendosi considerare le sue attribuzioni in tema di accertamenti e certificazioni sanitarie.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 39, Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)