Sez. 1, Sentenza n. 1903 del 17/02/1992 (Rv. 475755 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Soggetti passivi | Trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi - Soggetto passivo d'imposta - Acquirente - Atto di donazione - Avviso di accertamento di un maggior valore del bene donato - Impugnazione - Donante - Legittimazione attiva - Sussistenza - Esclusione.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Soggetti passivi
In tema di INVIM su un atto di donazione, il donante non è legittimato a ricorrere contro l'avviso di accertamento che elevi il valore del bene donato, atteso che, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 n. 645, soggetto passivo d'imposta per i trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi è la persona a cui favore si verifica l'acquisto, e quindi il donatario, e che per il donante non sono nemmeno previste forme di responsabilità solidale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)