Sez. 2, Sentenza n. 6473 del 15/07/1997 (Rv. 506023 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Art. 6 legge 1684 del 1962 - Applicabilità alle costruzioni site nei centri abitati preesistenti - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE
L'art. 6 legge 25 novembre 1962 n. 1684 in tema di intervalli tra edifici realizzati in zone sismiche riguarda le costruzioni nelle aree di nuove espansioni urbanistiche e non quelle nei centri abitati preesistenti, con la conseguenza che rispetto a queste ultime, in assenza di una diversa specifica disciplina urbanistica, trovano applicazione le regole del codice civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)