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Sez. 1, Sentenza n. 1878 del 05/07/1973 (Rv. 364920 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - DECRETO DI ESPROPRIO EMANATO IN CORSO DI CAUSA - DEDUZIONE DELLA DEFINITIVITA DELLA MISURA DELL'INDENNITA PER MANCATA OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DOMANDA NUOVA - INSUSSISTENZA - NATURA DI ECCEZIONE - PROPONIBILITA IN SEDE DI GRAVAME.*
Stato
decisa il 1973-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364920-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - DECRETO DI ESPROPRIO EMANATO IN CORSO DI CAUSA - DEDUZIONE DELLA DEFINITIVITA DELLA MISURA DELL'INDENNITA PER MANCATA OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DOMANDA NUOVA - INSUSSISTENZA - NATURA DI ECCEZIONE - PROPONIBILITA IN SEDE DI GRAVAME.*

Nel giudizio diretto ad ottenere il risarcimento del danno da occupazione illegittima di un fondo, non costituisce domanda nuova, ma eccezione (proponibile, percio, anche in appello) la deduzione del convenuto secondo cui la mancata opposizione alla stima dei periti renderebbe incontestabile la Determinazione dell'indennita contenuta nel decreto prefettizio di espropriazione emesso in corso di causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)