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Sez. 1, Sentenza n. 2721 del 09/10/1974 (Rv. 371187 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SUCCESSIVA SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - CONVERSIONE AUTOMATICA DELL'AZIONE RISARCITORIA IN QUELLA DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1974-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371187-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SUCCESSIVA SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - CONVERSIONE AUTOMATICA DELL'AZIONE RISARCITORIA IN QUELLA DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - CONSEGUENZE.*

Intervenuta l'espropriazione, il diritto di proprieta si converte automaticamente nel diritto all'indennita, con conseguente conversione automatica, sul piano processuale, dell'Azione risarcitoria proposta dall'espropriato in quella di opposizione alla stima. Tale conversione (verificandosi ope legis) l'attore non ha il potere ne di provocare ne di impedire, per cui essa esplica i suoi effetti nel processo nonostante il divieto della mutatio libelli, in primo grado, e dello jus novorum, nel giudizio di appello. Ne segue che - trasformandosi, al momento della pronuncia di espropriazione, la domanda di risarcimento in quella relativa alla giusta indennita non - occorre una formale opposizione alla stima, essendo sufficiente la domanda gia proposta ad impedire la definitivita dell'indennita determinata con il provvedimento espropriativo; mentre al verificarsi della conversione e degli effetti che ne derivano non sono d'ostacolo ne la circostanza che l'attore, anziche adeguare la sua pretesa alla mutata situazione giuridica sostanziale, insista nella domanda di risarcimento (dovendo ritenersi virtualmente compresa in tale domanda quella diretta ad ottenere l'indennita di espropriazione), ne la proposizione della opposizione alla stima in un giudizio separato. Il suindicato principio si applica anche al caso in cui il decreto di espropriazione sia gia stato emesso al momento della instaurazione del giudizio di risarcimento e la notificazione di esso sia effettuata nel corso di tale giudizio. (Conf 1878'73, mass n 364920; 3511'72, mass n 361446; (Conf 4086'68, mass n 337742).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)