Sez. 3, Sentenza n. 1100 del 13/07/1979 Ud. (dep. 26/01/1980) Rv. 144093 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - PERICOLOSITA SOCIALE - ACCERTAMENTO - OBBLIGATORIETA IN RELAZIONE AL TEMPO TRASCORSO DALLA COMMISSIONE DEL FATTO ALLA SENTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - PERICOLOSITA SOCIALE - ACCERTAMENTO - OBBLIGATORIETA IN RELAZIONE AL TEMPO TRASCORSO DALLA COMMISSIONE DEL FATTO ALLA SENTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata, in relazione all'art 3 cost, la questione di legittimita costituzionale dell'art 204 cost, proposta sotto il profilo che fa dipendere la obbligatorieta dell'accertamento della pericolosita sociale, ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, unicamente da circostanze esteriori quali il trascorrere del tempo (dieci o cinque anni) dalla commissione del fatto. Infatti, la disparita di trattamento e giustificata dalla opportunita che non siano considerati socialmente pericolosi per presunzione di legge quei soggetti che, dato il lungo tempo trascorso dal fatto-reato, possono non esser piu tali, avendo completamente mutato la loro condotta e fornito concrete prove di ravvedimento.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 204 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)