Sez. 3, Sentenza n. 4928 del 01/08/1986 (Rv. 447618 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - CONVENZIONI CONCLUSE FRA LE PARTI DAVANTI AL GIUDICE E CON L'ASSISTENZA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - IDONEITÀ AD ATTRIBUIRE VALORE DI RINUNZIA AD UN ATTO DI DIVERSA NATURA OVVERO VALIDITÀ AD UNA RINUNCIA NULLA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - CONVENZIONI CONCLUSE FRA LE PARTI DAVANTI AL GIUDICE E CON L'ASSISTENZA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - IDONEITÀ AD ATTRIBUIRE VALORE DI RINUNZIA AD UN ATTO DI DIVERSA NATURA OVVERO VALIDITÀ AD UNA RINUNCIA NULLA - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 11 del 1971, in forza del quale sono valide le convenzioni concluse fra le parti davanti al giudice e con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali, non comporta che la presenza di quest'ultime e del giudice possano attribuire valore di rinunzia a un atto che tale natura non abbia ovvero di conferire validità ad una rinuncia dei diritti dell'affittuario nulla ai sensi del primo comma dello stesso articolo. (V 4240/78, mass n 393882).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)