Sez. L, Sentenza n. 4240 del 20/09/1978 (Rv. 393882 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE - ASSISTENZA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - FUNZIONE - SEMPLICE AUSILIO OFFERTO ALLE PARTI PER LA REDAZIONE DI RINUNCE E TRANSAZIONI O SUCCESSIVA SANZIONE DELL'ACCORDO O CONTROFIRMA - INSUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE - ASSISTENZA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - FUNZIONE - SEMPLICE AUSILIO OFFERTO ALLE PARTI PER LA REDAZIONE DI RINUNCE E TRANSAZIONI O SUCCESSIVA SANZIONE DELL'ACCORDO O CONTROFIRMA - INSUFFICIENZA.*
L'assistenza delle associazioni di categoria la quale, a norma dell'art 23 della legge 11 febbraio 1971, n 11, rende valide le rinunce e le transazioni aventi a oggetto diritti dell'affittuario di fondi rustici derivanti dalla legge, trova la sua ratio nell'opera di organi istituzionalmente qualificati a valutare, in una visione piu ampia e generale, gli interessi dei singoli contraenti e presuppone, pertanto, che la partecipazione dell'associazione di categoria costituisca un fattore attivo e cosciente di cooperazione spiegata nella fase preventiva e dinamica della conciliazione, diretta alla formazione dell'accordo, e non solo in quella successiva e statica della semplice approvazione di un accordo gia concluso. Ne consegue che tale Forma di cooperazione conciliativa e protettiva non puo esaurirsi in un semplice ausilio offerto alle parti per la redazione in formule tecniche o la redazione di un accordo gia intervenuto, ne in una successiva sanzione di tale accordo mediante una neutrale presa d'atto o l'apposizione di un visto, ne, infine, in una semplice controfirma, apposta da un funzionario dell'associazione di categoria che non ha partecipato all'accordo, su un documento gia predisposto e recato da una delle due parti contraenti senza la presenza dell'altra.*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)