Sez. 1, Sentenza n. 514 del 21/01/1987 (Rv. 450241 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE - OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ PREPOSTE AI CONTROLLI - RIADOZIONE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - MISURE DI SALVAGUARDIA - NUOVO TERMINE - CONSEGUENZE.*
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE - OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ PREPOSTE AI CONTROLLI - RIADOZIONE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - MISURE DI SALVAGUARDIA - NUOVO TERMINE - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'art. 1 terzo comma della legge 5 luglio 1966 n. 517, in tema di misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del piano regolatore o del programma di fabbricazione, qualora si renda necessaria una delibera di riadozione degli stessi a seguito delle osservazioni delle autorità preposte ai controlli di legittimità e di merito, tale delibera comporta il decorso di un nuovo termine per l'applicazione di dette misure, mentre quelle precedenti restano caducate con effetto ex tunc. Conseguentemente, in tal caso, nessuna incidenza negativa il piano può svolgere circa il valore di mercato di un fondo, ai fini del risarcimento del danno da occupazione illegittima. (V 6293/81, mass n 417096).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 05/07/1966 num. 517 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)