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Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004 (Rv. 573012 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Fatto illecito - Danni subiti da bene immobile - Risarcimento - Azione - Onere della prova - Prova della proprietà (cosiddetto "probatio diabolica") - Necessità - Esclusione - Prova documentale o presuntiva - Sufficienza - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573012-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati ad un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cosiddetta "probatio diabolica"), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha affermato che il convincimento del giudice di merito si era, nel caso, correttamente formato in ordine alla legittimazione della danneggiata all'azione di risarcimento dei danni subiti da immobile di sua proprietà a causa di infiltrazioni d'acqua, sulla base di produzione documentale - in particolare dell'atto di acquisto e dell'atto di divisione dell'immobile - nonché in considerazione dell'avvenuta decorrenza del periodo decennale di cui all'art. 1159 cod. civ., e del comportamento processuale del convenuto, da parte sua limitatosi ad affermare di essere proprietario dell'immobile in questione, senza dedurre alcuna prova al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)