Sez. L, Sentenza n. 3321 del 12/02/2008 (Rv. 601517 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO | Accordo per l'impugnazione immediata della sentenza di primo grado - Natura negoziale - Configurabilità - Intervento delle parti o di loro procuratori speciali - Necessità - Carenza dei requisiti formali previsti - Effetto - Inammissibilità del ricorso per cassazione proposto "per saltum" - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO
L'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado costituisce un negozio giuridico processuale, quantomeno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo; pertanto, qualora detto accordo non sia stato concluso dalle parti, o dai loro difensori muniti di procura speciale (non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera procura "ad litem"), il ricorso per cassazione, proposto "per saltum", deve essere dichiarato inammissibile. (Nella specie, la S.C., in difetto della conclusione di un valido accordo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza resa dal tribunale in sede di opposizione ex art. 28 legge n. 300 del 1970, appellabile dinanzi alla corte d'appello e non ricorribile per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3, Legge 20/05/1998 num. 300 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)