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Sez. U, Sentenza n. 16993 del 26/07/2006 (Rv. 591639 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO | Accordo per l'impugnazione immediata della sentenza di primo grado - Natura negoziale - Configurabilità - Intervento delle parti o di loro procuratori speciali - Necessità - Carenza dei requisiti formali previsti - Effetto - Inammissibilità del ricorso per cassazione proposto "per saltum" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591639-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO

L'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado costituisce un negozio giuridico processuale, quantomeno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo; pertanto, qualora detto accordo non sia stato concluso dalle parti, o dai loro difensori muniti di procura speciale (non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera procura "ad litem"), il ricorso per cassazione, proposto "per saltum", deve essere dichiarato inammissibile. (Nella specie, le S.U., investite con un ricorso per un motivo attinente alla giurisdizione, in difetto della conclusione di un valido accordo hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza del tribunale che aveva deciso nel merito della ritenuta legittimità di un licenziamento disciplinare come ordinario giudice di primo grado e non già come giudice dell'impugnazione di lodo emesso da un Collegio di disciplina).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)